Ordine dei giornalisti, le regole del voto
(tratto da: www.odg.mi.it)
Regole per le elezioni ricavate dalla legge 3.2.1963 n.
69 e dal Regolamento per l’esecuzione (Dpr 115/1965); e,
per analogia, dal Dpr 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione
del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei Deputati); dal Dpr 16 maggio 1960 n. 570
(Testo Unico delle leggi per la composizione e l’elezione
degli organi delle amministrazioni comunali); dalla legge
17 febbraio 1968 n. 108 e dalla legge 23 aprile 1976 n.
136.
Art. 1. Composizione dei Consigli regionali o interregionali.
I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. (art. 3 legge n. 69/1963)
Art. 2. Numero di consiglieri nazionali e regionali (o interregionali) da eleggere
E’ istituito, con sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà. (art. 16 della legge n. 69/1963)
Art. 3. Eleggibilità
Sono eleggibili tutti i giornalisti, professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione (art. 3 legge n. 69/1963).
Art. 4. Computo della anzianità di iscrizione
L’anzianità di iscrizione richiesta dall’art.3 della legge 3 febbraio 1963 n.69 per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell’Ordine si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale (art. 7 Regolamento per la esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69 - Dpr n. 115/1965)
Art. 5. Elettori
Sono elettori i giornalisti iscritti all’elenco dei professionisti ed a quello dei pubblicisti, che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine (art. 3 legge n. 69/1963).
Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento (art. 10 del Dpr n. 115/1965/Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963).
Art. 6. Convocazione dell’assemblea ed elezione del Consiglio dell’Ordine
L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.
L’avviso deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
L’assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 4 legge n. 69/1963).
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L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell’oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all’art. 6, quarto comma, della legge 3.2.1963 n.69, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell’art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione.
L'assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli artt. 11 lett. h) e 20, lett. f) della legge 3.2.1963 n.69, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione (art. 5 Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 - Dpr n. 115/1965).
Art. 7. Elezione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali o interregionali.
Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l’elezione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti di cui all’art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell’art. 5 del presente regolamento.
Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell’Albo alla data di invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale, e secondo il disposto dell’art. 16 della legge.
Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione.
L’elezione avviene secondo le disposizioni degli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili (art. 16 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 - Dpr n. 115/1965).
Art. 8. Seggi in sedi diverse da quella dell’Ordine
Per l’elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, ove nei centri viciniori risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.
Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato (art. 6 Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 - Dpr n. 115/1965)
Art. 9 . Il Presidente dell’assemblea degli iscritti
Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine; convoca e presiede l’assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell’Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età (art. 10 legge n. 69/1963).
Art. 10. Il presidente del seggio
Il presidente dell’Ordine, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di nascita.
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell’ufficio elettorale (art. 5 legge n. 69/1963).
Art. 11. Il segretario del seggio
Il segretario dell’Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio (art. 5 legge n. 69/1963).
Art. 12. Schede di votazione
Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 5, primo comma, del presente regolamento.
Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere (art. 8 Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 -Dpr n. 115/1965).
Art. 13. Il funzionamento del seggio elettorale
Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.
Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo, nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.
I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti (art. 9 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 - Dpr n. 115/1965).
Art. 14. Identificazione dell’elettore.
L'elettore viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento (art. 10 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 - Dpr n. 115/1965).
Art. 15. Votazione.
L’elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto: quindi la chiude inumidendone la parte gommata (a) e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell’urna.
Dell’avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell’avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.
Il numero di ore fissato, per operazioni di votazioni, dall’art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell’avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell’orario, si trovino nella sala.
Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed il giorno successivo riaperte alla presenza di un notaio (art. 11 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 - Dpr n. 115/1965).
Art. 16. Validità dell'assemblea.
Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.
Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiara, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.
Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.
In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti (art. 12 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 - Dpr n. 115/1965).
Art. 17. Scrutinio e proclamazione degli eletti, schede nulle, voti nulli, ballottaggio, maggioranza assoluta dei voti e verbale del segretario.
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell’Ordine, per le rispettive categorie.
Non è ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall’inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un’assemblea successiva da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei Consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l’elezione, il presidente dell’assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l’avvenuta proclamazione degli eletti (art. 6 legge n. 69/1963).
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Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.
Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall’art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.
Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d’iscrizione, il più anziano per età.
Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo (art. 13 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963 - Dpr n. 115/1965).
Nota 1 sulle "operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte senza interruzione". Nelle elezioni dell’Ordine coesistono due votazioni: quella del Consiglio regionale e quella del Consiglio nazionale. Ne consegue che la norma regolamentare (art. 13 Dpr n. 115/1965: <Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione>) significa che le operazioni di scrutinio da svolgere senza interruzione riguardino le singole fasi delle votazioni, quella per il Consiglio regionale e quella per il Consiglio nazionale. Le due fasi non sono un unicum che si deve svolgere obbligatoriamente in maniera continua e ininterrotta. Non è possibile, infatti, che gli scrutatori possano resistere per 16-24 ore senza una pausa congrua di riposo. Spetta al presidente del seggio e agli scrutatori, comunque, interpretare (con l’aiuto del notaio presente allo scrutinio, ndr) le norme regolatrici della materia relativa allo scrutinio (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 1997, n. 199). Si deve tener conto anche della tutela della salute degli scrutatori. La salute è un bene costituzionalmente garantito. Questa interpretazione sulla interruzione nelle operazioni di scrutinio di elezioni diverse è suffragata dall’art. 20 della legge n. 108/1968 (Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali): "Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:
1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.
Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione il presidente:
a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione".
Nota 2 sul concetto di "maggioranza assoluta dei voti". "Per determinare la maggioranza richiesta dall’articolo 2 Dleglgt 23 novembre 1944 n. 382, in tema di votazione per l’elezione degli organi collegiali dei Consigli ed Ordini professionali, trattandosi di votazione segreta occorre unicamente tenere conto dei voti validamente espressi manifestati dato che la scheda bianca ovvero il voto nullo escludono dal novero dei votanti i rispettivi autori" (Tar Campania, sez. I, 18 marzo 1986 n. 148). Per calcolare la maggioranza assoluta (metà + 1 dei voti espressi) vanno, quindi, esclusi dal computo le schede bianche e le schede nulle.
Art. 18. Elezione del Collegio dei revisori dei conti.
L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili (art. 14 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963).
Art. 19. Comunicazione dell'esito delle elezioni.
Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale (art. 15 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963).
Art. 20. Reclamo contro le operazioni elettorali.
I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili (art. 17 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963).
Art. 21- Reclamo contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell’Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell’Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l’elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l’elezione dichiarata nulla (art. 8 legge n. 69/1963).
Art. 22. Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione.
Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro l'elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.
In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall’art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.
La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti in un Ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti (art. 18 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/1963).
23. Incompatibilità
Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale (art. 18 legge n. 69/1963).
Note interpretative
1) Presidente dell’Assemblea degli iscritti è il presidente dell’Ordine che, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito automaticamente dal vicepresidente in base all’articolo 10 della legge professionale. Il segretario dell’Ordine è il segretario del seggio elettorale (così come stabilisce l’articolo 5 della legge professionale). In caso di assenza del consigliere segretario svolgerà le funzioni di segretario del seggio un consigliere dell’Ordine (su designazione del presidente, in base all’articolo 9, terzo comma, del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale). In caso di assenza, il presidente del seggio è sostituito dal più anziano degli scrutatori (art. 9 Reg. esec. l. n. 69/1963)..
2) I professionisti votano per i professionisti, i pubblicisti per i pubblicisti. Ne consegue che sulle schede dei professionisti NON SONO VALIDE le preferenze accordate a pubblicisti e, viceversa, sulle schede dei pubblicisti NON SONO VALIDE le preferenze accordate ai professionisti. La scheda pur tuttavia è valida a condizione che contenga ALMENO il cognome di un giornalista appartenente all’Albo di chi ha espresso la preferenza. Va sempre garantita la volontà dell’elettore. Il principio generale del favor voti, espressamente enunciato dagli articoli 64 e 69, primo comma, del Dpr n. 570/1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali), impone di considerare valido il voto ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.
3) SONO NULLI I VOTI ECCEDENTI IL NUMERO DEI CANDIDATI DA ELEGGERE. Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti (articolo 13, 3° comma, del regolamento). La scheda, quindi, è valida, quando l’elettore indica più nomi di quelli dovuti: la preferenza eccedente o le preferenze eccedenti non vengono calcolate.
4) Per il favor voti, nel caso di voto espresso con il solo cognome per candidati omonimi, il voto sarà attribuito a quel candidato che risultasse presente nelle liste informali depositate precedentemente presso la segreteria dell’Ordine e/o in circolazione tra gli iscritti.
Chi vuole approfondire l’argomento può ciccare su
http://www.odg.mi.it/reg_voto.htm
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